Richiesta di accesso a dati, informazioni e documenti amministrativi
Descrizione
Il diritto di accesso agli atti è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dal Comune (art. 22, c. 1, lett. a), L. 241/1990).
Gli interessati sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso (art. 22, c. 1, lett. b), L. 241/1990).
Requisiti
La richiesta deve contenere i dati, le informazioni o i documenti richiesti e deve essere motivata.
La richiesta può essere:
- informale, mediante richiesta motivata anche solo verbale presso l’Ufficio che detiene l’atto o l’informazione. L’interessato dovrà fornire la propria identità e ogni riferimento utile per l’individuazione del documento richiesto. L’ufficio risponde immediatamente e senza formalità (Art. 5, D.P.R. 184/2006);
- formale, qualora l’accesso informale non sia possibile, mediante richiesta scritta e motivata debitamente sottoscritta, che contenga anche i dati anagrafici e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, da esibire all’atto della richiesta (Art. 6, D.P.R. 184/2006).
Procedura
La richiesta deve essere inviata tramite il portale online.
Tempi di risposta
L’ufficio competente risponde all’interessato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il termine viene sospeso in caso si richieda al soggetto interessato chiarimenti, specificazioni ed elementi integrativi, anche conseguenti ad errori, omissioni o imprecisioni. Il termine viene sospeso anche in caso di individuazione di soggetti controinteressati, (Art. 3, D.P.R. 184/2006.)
Costi
Le informazioni e la visione di dati e/o documenti amministrativi sono gratuiti.
Il rilascio di copie di atti e/o di documenti è subordinato al costo di riproduzione, ed eventualmente di ricerca e di visura.
Possono essere applicati, se dovuti, l’imposta di bollo e i diritti di segreteria (Art. 25, c. 1, L. 241/1990).